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IL MATRIMONIO (Cann. 1055 – 1062)
Can. 1055 – §1. Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.
§2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.
Can. 1056 – Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento.
Can. 1057 – §1. L’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana.
§2. Il consenso matrimoniale è l’atto della volontà con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, dànno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.
Can. 1058 – Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto.
Can. 1059 – Il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del medesimo matrimonio.
Can. 1060 – Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario.
Can. 1061 – §1. Il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato, se non è stato consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l’atto per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne.
§2. Celebrato il matrimonio, se i coniugi hanno coabitato, se ne presume la consumazione, fino a che non sia provato il contrario.
§3. Il matrimonio invalido si dice putativo, se fu celebrato in buona fede da almeno una delle parti, fino a tanto che entrambe le parti non divengano consapevoli della sua nullità.
Can. 1062 – §1. La promessa di matrimonio, sia unilaterale sia bilaterale, detta fidanzamento, è regolata dal diritto particolare stabilito dalla Conferenza Episcopale, nel rispetto delle eventuali consuetudini e leggi civili.
§2. Dalla promessa di matrimonio non consegue l’azione per esigerne la celebrazione; consegue, invece, quella per la riparazione dei danni, se dovuta.
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CAPITOLO I – LA CURA PASTORALE E GLI ATTI DA PREMETTERE ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO (Cann. 1063 – 1072)
Can. 1063 – I pastori d’anime sono tenuti all’obbligo di provvedere che la propria comunità ecclesiastica presti ai fedeli quell’assistenza mediante la quale lo stato matrimoniale perseveri nello spirito cristiano e progredisca in perfezione. Tale assistenza va prestata innanzitutto: 1) con la predicazione, con una adeguata catechesi ai minori, ai giovani e agli adulti, e anche con l’uso dei mezzi di comunicazione sociale, mediante i quali i fedeli vengano istruiti sul significato del matrimonio cristiano e sul compito dei coniugi e genitori cristiani; 2) con la preparazione personale alla celebrazione del matrimonio, per cui gli sposi si dispongano alla santità e ai doveri del loro nuovo stato; 3) con una fruttuosa celebrazione liturgica del matrimonio, in cui appaia manifesto che i coniugi significano e partecipano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa; 4) offrendo aiuto agli sposi perché questi, osservando e custodendo con fedeltà il patto coniugale, giungano a condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più intensa.
Can. 1064 – Spetta all’Ordinario del luogo curare che tale assistenza sia debitamente organizzata, consultando anche, se sembra opportuno, uomini e donne di provata esperienza e competenza.
Can. 1065 – §1. I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo.
§2. Si raccomanda vivamente agli sposi che, per ricevere fruttuosamente il sacramento del matrimonio, si accostino ai sacramenti della penitenza e della santissima Eucaristia.
Can. 1066 – Prima di celebrare il matrimonio, deve constare che nulla si oppone alla sua celebrazione valida e lecita.
Can. 1067 – La Conferenza Episcopale stabilisca le norme circa l’esame degli sposi, nonché circa le pubblicazioni matrimoniali e gli altri mezzi opportuni per compiere le necessarie investigazioni prematrimoniali, dopo la cui diligente osservanza il parroco possa procedere all’assistenza del matrimonio.
Can. 1068 – In pericolo di morte, qualora non sia possibile avere altre prove, né sussistano indizi contrari, è sufficiente l’affermazione dei contraenti, anche giurata se il caso lo richiede, che essi sono battezzati e non trattenuti da impedimento.
Can. 1069 – Prima della celebrazione di un matrimonio, tutti i fedeli sono tenuti all’obbligo di rivelare al parroco o all’Ordinario del luogo, gli impedimenti di cui fossero a conoscenza.
Can. 1070 – Se eseguì le investigazioni un parroco diverso da quello cui compete assistere al matrimonio, informi questo quanto prima del loro esito mediante un documento autentico.
Can. 1071 – §1. Tranne che in caso di necessità, nessuno assista senza la licenza dell’Ordinario del luogo: 1) al matrimonio dei girovaghi; 2) al matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile; 3) al matrimonio di chi è vincolato da obblighi naturali derivati da una precedente unione verso un’altra parte o i figli; 4) al matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica; 5) al matrimonio di chi è irretito da censura; 6) al matrimonio di un figlio minorenne, se ne sono ignari o ragionevolmente contrari i genitori; 7) ai matrimonio da celebrarsi mediante procuratore, di cui al ⇒ can. 1105.
§2. L’Ordinario del luogo non conceda la licenza di assistere al matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica, se non dopo che siano state osservate, con opportuno riferimento, le norme di cui al ⇒ can. 1125.
Can. 1072 – I pastori d’anime si adoperino a distogliere i giovani dal celebrare il matrimonio prima dell’età in cui si è soliti farlo secondo le usanze della regione.
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CAPITOLO II – GLI IMPEDIMENTI DIRIMENTI IN GENERE (Cann. 1073 – 1082)
Can. 1073 – L’impedimento dirimente rende la persona inabile a contrarre validamente il matrimonio.
Can. 1074 – L’impedimento si ritiene pubblico se può essere provato in foro esterno; altrimenti è occulto.
Can. 1075 – §1. Spetta solo alla autorità suprema della Chiesa dichiarare autenticamente quando il diritto divino proibisca o dirima il matrimonio.
§2. È pure diritto della sola autorità suprema stabilire altri impedimenti per i battezzati.
Can. 1076 – È riprovata ogni consuetudine che introduca un nuovo impedimento o che sia contraria a quelli esistenti.
Can. 1077 – §1. L’Ordinario del luogo può vietare il matrimonio ai propri sudditi, dovunque dimorino, e a tutti quelli che vivono attualmente nel suo territorio, in un caso peculiare, ma solo per un tempo determinato, per una causa grave e fin tanto che questa perduri.
§2. Solo l’autorità suprema della Chiesa può aggiungere al divieto una clausola dirimente.
Can. 1078 – §1. L’Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico, eccetto quelli la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica.
§2. Gli impedimenti la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica, sono: 1) l’impedimento proveniente dai sacri ordini o dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio; 2) l’impedimento di crimine, di cui al ⇒ can. 1090.
§3. Mai si dà dispensa dall’impedimento di consanguineità nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.
Can. 1079 – §1. In urgente pericolo di morte, l’Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, sia dalla osservanza della forma prescritta per la celebrazione del matrimonio, sia da tutti e singoli gli impedimenti di diritto ecclesiastico, pubblici e occulti, eccetto l’impedimento proveniente dal sacro ordine del presbiterato.
§2. Nelle medesime circostanze di cui al §1, ma solo nei casi in cui non sia possibile ricorrere neppure all’Ordinario del luogo, hanno uguale facoltà di dispensare, sia il parroco sia il ministro sacro legittimamente delegato sia il sacerdote o diacono che assiste al matrimonio a norma del ⇒ can. 1116, §2.
§3. In pericolo di morte il confessore ha la facoltà di dispensare dagli impedimenti occulti nel foro interno, sia durante sia fuori della confessione sacramentale.
§4. Nel caso di cui al §2, si ritiene impossibile il ricorso all’Ordinario del luogo, se lo si può fare solo tramite telegrafo o telefono.
Can. 1080 – §1. Ogniqualvolta si scopra un impedimento mentre tutto è già pronto per le nozze, e non è possibile, senza probabile pericolo di grave male, differire il matrimonio finché non si ottenga la dispensa dall’autorità competente, hanno facoltà di dispensare da tutti gli impedimenti, eccetto quelli di cui al ⇒ can. 1078, §2, n. 1, l’Ordinario del luogo e, purché il caso sia occulto, tutti quelli di cui al ⇒ can. 1079, §§2-3, alle condizioni ivi determinate.
§2. Tale facoltà vale anche per la convalidazione del matrimonio, qualora vi sia il medesimo pericolo nell’attesa e manchi il tempo di ricorrere alla Sede Apostolica o all’Ordinario del luogo, relativamente agli impedimenti da cui questi può dispensare.
Can. 1081 – Il parroco oppure il sacerdote o il diacono, di cui al ⇒ can. 1079, §2, informi subito l’Ordinario del luogo della dispensa da essi concessa in foro esterno; e la medesima sia annotata nel libro dei matrimoni.
Can. 1082 – Se il rescritto della Penitenzieria non dispone diversamente, la dispensa da impedimento occulto concessa nel foro interno non sacramentale, sia annotata nel libro che si deve conservare nell’archivio segreto della curia; né occorre altra dispensa per il foro esterno, qualora l’impedimento occulto in seguito divenisse pubblico.
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CAPITOLO III – GLI IMPEDIMENTI DIRIMENTI IN SPECIE (Cann. 1083 – 1094)
Can. 1083 – §1. L’uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure compiuti, non possono celebrare un valido matrimonio.
§2. È diritto della Conferenza Episcopale fissare una età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio.
Can. 1084 – §1. L’impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell’uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio.
§2. Se l’impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo.
§3. La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando il disposto del ⇒ can. 1098.
Can. 1085 – §1. Attenta invalidamente al matrimonio chi è legato dal vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato.
§2. Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarne un altro prima che si sia constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente.
Can. 1086 – §1. È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l’altra non battezzata.
§2. Non si dispensi da questo impedimento se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui ai cann. ⇒ 1125 e ⇒ 1126.
§3. Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve presumere a norma del ⇒ can. 1060 la validità del matrimonio finché non sia provato con certezza che una parte era battezzata e l’altra invece non battezzata.
Can. 1087 – Attentano invalidamente al matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini.
Can. 1088 – Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso.
Can. 1089 – Non è possibile costituire un valido matrimonio tra l’uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio.
Can. 1090 – §1. Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, attenta invalidamente a tale matrimonio.
§2. Attentano pure invalidamente al matrimonio tra loro quelli che cooperano fisicamente o moralmente all’uccisione di un coniuge.
Can. 1091 – §1. Nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali.
§2. Nella linea collaterale il matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso.
§3. L’impedimento di consanguineità non si moltiplica.
§4. Non si permetta mai il matrimonio, se sussiste qualche dubbio che le parti siano consanguinee in qualunque grado della linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.
Can. 1092 – L’affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado.
Can. 1093 – L’impedimento di pubblica onestà sorge dal matrimonio invalido in cui vi sia stata vita comune o da concubinato pubblico e notorio; e rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l’uomo e le consanguinee della donna, e viceversa.
Can. 1094 – Non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale sorta dall’adozione.
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CAPITOLO IV – IL CONSENSO MATRIMONIALE (Cann. 1095 – 1107)
Can. 1095 – Sono incapaci a contrarre matrimonio: 1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione; 2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.
Can. 1096 – §1. Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l’uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale.
§2. Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà.
Can. 1097 – §1. L’errore di persona rende invalido il matrimonio.
§2. L’errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente.
Can. 1098 – Chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell’altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente.
Can. 1099 – L’errore circa l’unità o l’indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà.
Can. 1100 – Sapere o supporre che il matrimonio sia nullo, non esclude necessariamente il consenso matrimoniale.
Can. 1101 – §1. Il consenso interno dell’animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio.
§2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente.
Can. 1102 – §1. Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura.
§2. Il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no il presupposto della condizione.
§3. Tuttavia non si può porre lecitamente la condizione di cui al §2, se non con la licenza scritta dell’Ordinario del luogo.
Can. 1103 – E invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall’esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio.
Can. 1104 – §1. Per contrarre validamente il matrimonio è necessario che i contraenti siano presenti contemporaneamente, sia di persona sia tramite procuratore.
§2. Gli sposi manifestino il consenso matrimoniale con le parole; se però non possono parlare, lo facciano con segni equivalenti.
Can. 1105 – §1. Per celebrare validamente il matrimonio tramite procuratore si richiede: 1) che vi sia un mandato speciale per contrarre con una persona determinata; 2) che il procuratore sia designato dallo stesso mandante e che egli adempia di persona il suo incarico.
§2. Il mandato, perché sia valido, deve essere sottoscritto dal mandante e inoltre dal parroco o dall’Ordinario del luogo in cui il mandato viene dato o da un sacerdote delegato da uno di essi, o da almeno due testimoni; oppure deve essere fatto con documento autentico a norma del diritto civile.
§3. Se il mandante non sa scrivere, lo si annoti nello stesso mandato e si aggiunga un altro testimone che firmi egli pure lo scritto; diversamente il mandato è invalido.
§4. Se il mandante, prima che il procuratore contragga in suo nome, revoca il mandato o cade in pazzia, il matrimonio è invalido, anche se lo ignoravano sia il procuratore sia l’altra parte contraente.
Can. 1106 – È consentito contrarre matrimonio tramite interprete; tuttavia il parroco non vi assista se non gli consta della fedeltà dell’interprete.
Can. 1107 – Anche se il matrimonio fu celebrato invalidamente a motivo di un impedimento o per difetto di forma, si presume che il consenso manifestato perseveri finché non consti della sua revoca.
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CAPITOLO V – LA FORMA DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO (Cann. 1108 – 1123)
Can. 1108 – §1. Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell’Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, nonché alla presenza di due testimoni, conformemente, tuttavia, alle norme stabilite nei canoni seguenti, e salve le eccezioni di cui ai cann. ⇒ 144, ⇒ 1112, §1, ⇒ 1116 e ⇒ 1127, §§2-3.
§2. Si intende assistente al matrimonio soltanto colui che, di persona, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve in nome della Chiesa.
Can. 1109 – L’Ordinario del luogo e il parroco, eccetto che con sentenza o decreto siano stati scomunicati o interdetti o sospesi dall’ufficio oppure dichiarati tali, in forza dell’ufficio assistono validamente, entro i confini del proprio territorio, ai matrimoni non solo dei sudditi, ma anche dei non sudditi, purché almeno uno di essi sia di rito latino.
Can. 1110 – L’Ordinario e il parroco personale, in forza dell’ufficio assistono validamente soltanto al matrimonio di coloro di cui almeno un contraente sia suddito nell’ambito della loro giurisdizione.
Can. 1111 – §1. L’Ordinario del luogo e il parroco, fintanto che esercitano validamente l’ufficio, possono delegare a sacerdoti e diaconi la facoltà anche generale di assistere ai matrimoni entro i confini del proprio territorio.
§2. Perché sia valida, la delega della facoltà di assistere ai matrimoni deve essere data espressamente a persone determinate; e se si tratta di delega speciale, deve essere data anche per un matrimonio determinato; se poi si tratta di delega generale, deve essere concessa per iscritto.
Can. 1112 – §1. Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la facoltà dalla Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni.
§2. Si scelga un laico idoneo, capace di istruire gli sposi e preparato a compiere nel debito modo la liturgia del matrimonio.
Can. 1113 – Prima di concedere la delega speciale, si adempia tutto ciò che stabilisce il diritto per provare lo stato libero.
Can. 1114 – L’assistente al matrimonio agisce illecitamente se non gli consti dello stato libero dei contraenti a norma del diritto e, se è possibile, del permesso del parroco, ogni volta che assiste in forza della delega generale.
Can. 1115 – I matrimoni siano celebrati nella parrocchia in cui l’una o l’altra parte contraente ha il domicilio o il quasi-domicilio o la dimora protratta per un mese, oppure, se si tratta di girovaghi, nella parrocchia in cui dimorano attualmente; con il permesso del proprio Ordinario o del proprio parroco, il matrimonio può essere celebrato altrove.
Can. 1116 – §1. Se non si può avere o andare senza grave incomodo dall’assistente competente a norma del diritto, coloro che intendono celebrare il vero matrimonio, possono contrarlo validamente e lecitamente alla presenza dei soli testimoni: 1) in pericolo di morte; 2) al di fuori del pericolo di morte, purché si preveda prudentemente che tale stato di cose durerà per un mese.
§2. Nell’uno e nell’altro caso, se vi è un altro sacerdote o diacono che possa essere presente, deve essere chiamato e assistere, insieme ai testimoni, alla celebrazione del matrimonio, salva la validità del matrimonio in presenza dei soli testimoni.
Can. 1117 – La forma qui sopra stabilita deve essere osservata se almeno una delle parti contraenti il matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, salve le disposizioni del ⇒ can. 1127, §2.
Can. 1118 – §1. Il matrimonio tra cattolici o tra una parte cattolica e l’altra non cattolica battezzata sia celebrato nella chiesa parrocchiale; con il permesso dell’Ordinario del luogo o del parroco potrà essere celebrato in altra chiesa o oratorio.
§2. L’Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in altro luogo conveniente.
§3. Il matrimonio tra una parte cattolica e l’altra non battezzata potrà essere celebrato in chiesa o in un altro luogo conveniente.
Can. 1119 – Fuori del caso di necessità, nella celebrazione del matrimonio si osservino i riti prescritti dai libri liturgici approvati dalla Chiesa o recepiti per legittime consuetudini.
Can. 1120 – La Conferenza Episcopale può redigere un proprio rito del matrimonio, che dovrà essere autorizzato dalla Santa Sede, adeguato alle usanze dei luoghi e dei popoli conformate allo spirito cristiano, a condizione però che l’assistente al matrimonio, di persona, chieda e riceva la manifestazione del consenso dei contraenti.
Can. 1121 – §1. Celebrato il matrimonio, il parroco del luogo della celebrazione o chi ne fa le veci, anche se nessuno dei due fu presente, annoti quanto prima nel registro dei matrimoni i nomi dei coniugi, dell’assistente e dei testimoni, il luogo e il giorno della celebrazione, secondo le modalità determinate dalla Conferenza Episcopale o dal Vescovo diocesano.
§2. Ogni volta che il matrimonio viene contratto a norma del ⇒ can. 1116, il sacerdote o il diacono, se fu presente alla celebrazione, altrimenti i testimoni sono tenuti, in solido con i contraenti, a comunicare quanto prima al parroco o all’Ordinario del luogo l’avvenuta celebrazione del matrimonio.
§3. Quanto al matrimonio contratto con dispensa dalla forma canonica, l’Ordinario del luogo che la concesse provveda che dispensa e celebrazione siano registrate nel libro dei matrimoni sia della curia sia della parrocchia propria della parte cattolica, il cui parroco eseguì le indagini sullo stato libero; il coniuge cattolico è tenuto a comunicare quanto prima all’Ordinario e al parroco di cui sopra l’avvenuta celebrazione del matrimonio, indicandone anche il luogo nonché la forma pubblica usata.
Can. 1122 – §1. Si annoti anche l’avvenuta celebrazione del matrimonio nel registro dei battezzati, in cui è iscritto il battesimo dei coniugi.
§2. Se un coniuge non ha contratto il matrimonio nella parrocchia in cui fu battezzato, il parroco del luogo della celebrazione trasmetta quanto prima la notizia del matrimonio celebrato al parroco del luogo in cui fu amministrato il battesimo.
Can. 1123 – Ogni volta che un matrimonio o è convalidato per il foro esterno, o è dichiarato nullo, o viene sciolto legittimamente fuori del caso di morte, deve essere comunicato al parroco del luogo della celebrazione del matrimonio, perché se ne faccia la dovuta annotazione nel registro dei matrimoni e dei battezzati.
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CAPITOLO VI – I MATRIMONI MISTI (Cann. 1124 – 1129)
Can. 1124 – Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo e non separata dalla medesima con atto formale, l’altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità.
Can. 1125 – L’Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può concedere tale licenza; ma non la conceda se non dopo il compimento delle seguenti condizioni: 1) la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica; 2) di queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia tempestivamente informata l’altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell’obbligo della parte cattolica; 3) entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti.
Can. 1126 – Spetta alla conferenza Episcopale sia stabilire il modo in cui devono essere fatte tali dichiarazioni e promesse, sempre necessarie, sia determinare la forma per cui di esse consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata.
Can. 1127 – §1. Relativamente alla forma da usare nel matrimonio misto, si osservino le disposizioni del ⇒ can. 1108; se tuttavia la parte cattolica contrae matrimonio con una parte non cattolica di rito orientale, l’osservanza della forma canonica della celebrazione è necessaria solo per la liceità; per la validità, invece, si richiede l’intervento di un ministro sacro, salvo quant’altro è da osservarsi a norma del diritto.
§2. Qualora gravi difficoltà si oppongano alla osservanza della forma canonica, l’Ordinario del luogo della parte cattolica ha il diritto di dispensare da essa in singoli casi, previa consultazione, però, dell’Ordinario del luogo in cui viene celebrato il matrimonio, e salva, per la validità, una qualche forma pubblica di celebrazione; spetta alla Conferenza Episcopale stabilire norme per le quali la predetta dispensa venga concessa per uguali motivazioni.
§3. È vietato, sia prima sia dopo la celebrazione canonica a norma del §1, dar luogo a un’altra celebrazione religiosa del medesimo matrimonio nella quale si dia o si rinnovi il consenso matrimoniale; parimenti non si deve fare una celebrazione religiosa in cui l’assistente cattolico e il ministro non cattolico, celebrando ciascuno il proprio rito, richiedano insieme il consenso delle parti.
Can. 1128 – Gli Ordinari del luogo e gli altri pastori d’anime facciano in modo che al coniuge cattolico e ai figli nati da matrimonio misto non manchi l’aiuto spirituale per adempiere i loro obblighi, e aiutino i coniugi ad accrescere l’unione della vita coniugale e familiare.
Can. 1129 – Le disposizioni dei cann. ⇒ 1127 e ⇒ 1128 si devono applicare anche ai matrimoni ai quali si oppone l’impedimento di disparità di culto, di cui al ⇒ can. 1086, §1.
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CAPITOLO VII – LA CELEBRAZIONE SEGRETA DEL MATRIMONIO (Cann. 1130 – 1133)
Can. 1130 – Per una grave e urgente causa l’Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in segreto.
Can. 1131 – Il permesso di celebrare il matrimonio in segreto comporta: 1) che si facciano in segreto le debite indagini prematrimoniali; 2) che dell’avvenuta celebrazione del matrimonio conservino il segreto l’Ordinario del luogo, l’assistente, i testimoni e i coniugi.
Can. 1132 – L’obbligo di conservare il segreto di cui al ⇒ can. 1131, n. 2, cessa per l’Ordinario del luogo se dall’osservanza del segreto incombe un grave scandalo o una grave ingiuria alla santità del matrimonio: e ciò sia reso noto alle parti prima della celebrazione del matrimonio.
Can. 1133 – Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solo nello speciale registro da conservarsi nell’archivio segreto della curia.
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CAPITOLO VIII – EFFETTI DEL MATRIMONIO (Cann. 1134 – 1140)
Can. 1134 – Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre nel matrimonio cristiano i coniugi, per i compiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento.
Can. 1135 – Entrambi i coniugi hanno pari dovere e diritto per quanto riguarda la comunità di vita coniugale.
Can. 1136 – I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le proprie forze, l’educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa.
Can. 1137 – Sono legittimi i figli concepiti o nati da matrimonio valido o putativo.
Can. 1138 – §1. Il padre è colui che indicano le giuste nozze, eccetto che si provi il contrario con argomenti evidenti.
§2. Si presumono legittimi i figli nati almeno 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio, o entro 300 giorni da quello dello scioglimento della vita coniugale.
Can. 1139 – I figli illegittimi sono legittimati per il susseguente matrimonio dei genitori, sia valido sia putativo, o per rescritto della Santa Sede.
Can. 1140 – I figli legittimati, relativamente agli effetti canonici, sono in tutto equiparati ai legittimi, a meno che il diritto non abbia disposto altro espressamente.
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CAPITOLO IX – LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI (Cann. 1141 – 1155)
Articolo 1 – Lo scioglimento del vincolo
Can. 1141 – Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte.
Can. 1142 – Il matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per una giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l’altra fosse contraria.
Can. 1143 – §1. Il matrimonio celebrato tra due non battezzati, per il privilegio paolino si scioglie in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, per lo stesso fatto che questa contrae un nuovo matrimonio, purché si separi la parte non battezzata.
§2. Si ritiene che la parte non battezzata si separa se non vuol coabitare con la parte battezzata o non vuol coabitare pacificamente senza offesa al Creatore, eccetto che sia stata questa a darle, dopo il battesimo, una giusta causa per separarsi.
Can. 1144 – §1. Perché la parte battezzata possa contrarre validamente un nuovo matrimonio, si deve sempre interpellare la parte non battezzata: 1) se voglia essa pure ricevere il battesimo; 2) se almeno voglia coabitare con la parte battezzata pacificamente, senza offesa al Creatore.
§2. Detta interpellazione deve essere fatta dopo il battesimo; tuttavia l’Ordinario del luogo può, per una grave causa, permettere che l’interpellazione sia fatta prima del battesimo; anzi può anche dispensare da essa, sia prima sia dopo il battesimo, purché da un procedimento almeno sommario ed extragiudiziale risulti che non è possibile o che sarebbe inutile farla.
Can. 1145 – §1. Di regola l’interpellazione va fatta per autorità dell’Ordinario del luogo della parte convertita, e al medesimo Ordinario spetta pure concedere all’altro coniuge, se mai lo richiede, un intervallo di tempo per rispondere, ammonendolo tuttavia che, trascorso inutilmente l’intervallo, il suo silenzio verrà ritenuto come una risposta negativa.
§2. È valida anche l’interpellazione fatta privatamente dalla stessa parte convertita, che anzi è lecita se non è possibile osservare la forma sopra stabilita.
§3. In entrambi i casi, l’interpellazione compiuta e il suo esito devono constare legittimamente nel foro esterno.
Can. 1146 – La parte battezzata ha diritto a contrarre nuove nozze con una parte cattolica: 1) se l’altra parte rispose negativamente all’interpellazione, o se questa fu legittimamente omessa; 2) se la parte non battezzata, già interpellata o no, prima perseverante nella pacifica coabitazione senza offesa al Creatore, in seguito si sia separata senza una giusta causa, ferme restando le disposizioni dei cann. ⇒ 1144 e ⇒ 1145.
Can. 1147 – Tuttavia l’Ordinario del luogo, per una grave causa, può concedere alla parte battezzata che usufruisce del privilegio paolino, di contrarre matrimonio con una parte non cattolica, sia battezzata sia non battezzata, ottemperando anche alle disposizioni dei canoni sui matrimoni misti.
Can. 1148 – §1. Il non battezzato che abbia contemporaneamente più mogli non battezzate, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, se per lui è gravoso rimanere con la prima di esse, può ritenerne una qualsiasi licenziando le altre. Lo stesso vale per la moglie non battezzata che abbia contemporaneamente più mariti non battezzati.
§2. Nei casi di cui al §1, il matrimonio, dopo aver ricevuto il battesimo, deve essere contratto secondo la forma canonica, osservando anche, se necessario, le norme sui matrimoni misti e le altre disposizioni del diritto.
§3. L’Ordinario del luogo, considerata la condizione morale, sociale ed economica dei luoghi e delle persone, curi che sia provveduto sufficientemente alle necessità della prima moglie e delle altre licenziate, secondo le norme della giustizia, della carità cristiana e dell’equità naturale.
Can. 1149 – Il non battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, non può ristabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato a causa della prigionia o della persecuzione, può contrarre un altro matrimonio, anche se nel frattempo l’altra parte avesse ricevuto il battesimo, fermo restando il disposto del ⇒ can. 1141.
Can. 1150 – Nel dubbio, il privilegio della fede gode del favore del diritto.
Articolo 2 – La separazione con permanenza del vincolo
Can. 1151 – I coniugi hanno il dovere e il diritto di osservare la convivenza coniugale, eccetto che ne siano scusati da causa legittima.
Can. 1152 – §1. Per quanto si raccomandi vivamente che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale, tuttavia se non le ha condonato la colpa espressamente o tacitamente, ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale, a meno che non abbia acconsentito all’adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli pure commesso adulterio.
§2. Si ha condono tacito se il coniuge innocente, dopo aver saputo dell’adulterio, si sia spontaneamente intrattenuto con l’altro coniuge con affetto maritale; è presunto, invece, se conservò per sei mesi la convivenza coniugale, senza interporre ricorso presso l’autorità ecclesiastica o civile.
§3. Se il coniuge innocente avesse sciolto di propria iniziativa la convivenza coniugale, deferisca entro sei mesi la causa di separazione alla competente autorità ecclesiastica; e questa, esaminate tutte le circostanze, valuti se non sia possibile indurre il coniuge innocente a condonare la colpa e a non protrarre in perpetuo la separazione.
Can. 1153 – §1. Se uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell’altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune, dà all’altro una causa legittima per separarsi, per decreto dell’Ordinario del luogo e anche per decisione propria, se vi è pericolo nell’attesa.
§2. In tutti i casi, cessata la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, a meno che non sia stabilito diversamente dall’autorità ecclesiastica.
Can. 1154 – Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito sostentamento e educazione dei figli.
Can. 1155 – Il coniuge innocente, con atto degno di lode, può ammettere nuovamente l’altro coniuge alla vita coniugale: nel qual caso rinuncia al diritto di separazione.
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CAPITOLO X – CONVALIDAZIONE DEL MATRIMONIO (Cann. 1156 – 1165)
Articolo 1 – La convalidazione semplice
Can. 1156 – §1. Per la convalidazione di un matrimonio nullo a causa di un impedimento dirimente, si richiede che l’impedimento cessi o che si dispensi da esso, e che rinnovi il consenso almeno la parte che è consapevole dell’impedimento.
§2. Questa rinnovazione del consenso per diritto ecclesiastico è richiesta per la validità della convalidazione, anche se entrambe le parti hanno dato il consenso all’inizio e non lo hanno revocato in seguito.
Can. 1157 – La rinnovazione del consenso deve essere un nuovo atto di volontà per il matrimonio, che la parte che rinnova sa o suppone essere stato nullo dall’inizio.
Can. 1158 – §1. Se l’impedimento è pubblico, il consenso deve essere rinnovato da entrambe le parti secondo la forma canonica, salvo il disposto del ⇒ can. 1127, §2.
§2. Se l’impedimento non può essere provato, è sufficiente che il consenso sia rinnovato privatamente e in segreto, e certamente dalla parte consapevole dell’impedimento, purché l’altra perseveri nel consenso dato, o da entrambe le parti se l’impedimento è noto ad ambedue.
Can. 1159 – §1. Il matrimonio nullo a causa di un vizio di consenso, si convalida se dà il consenso la parte che non lo aveva dato, purché perseveri il consenso dell’altra.
§2. Se il vizio di consenso non può essere provato, è sufficiente che la parte che non lo aveva dato, lo dia privatamente e in segreto.
§3. Se il vizio di consenso può essere provato, è necessario che questo venga dato secondo la forma canonica.
Can. 1160 – Il matrimonio nullo a causa di un vizio di forma, per diventare valido deve essere nuovamente contratto secondo la forma canonica, salvo il disposto del ⇒ can. 1127, §2.
Articolo 2 – La sanazione in radice
Can. 1161 – §1. La sanazione in radice di un matrimonio nullo consiste nella sua convalidazione senza rinnovazione del consenso, concessa dalla competente autorità; essa comporta la dispensa dall’impedimento, se c’è, e dalla forma canonica se non fu osservata, nonché la retroazione al passato degli effetti canonici.
§2. La convalidazione avviene al momento della concessione della grazia; la retroazione, invece, la si intende fatta al momento della celebrazione del matrimonio, se non è stabilito altro espressamente.
§3. Non si conceda la sanazione in radice se non è probabile che le parti vogliano perseverare nella vita coniugale.
Can. 1162 – §1. Se difetta il consenso in entrambe le parti o in una delle parti, il matrimonio non può essere sanato in radice, sia che il consenso manchi fin dall’inizio, sia che, dato all’inizio, sia stato revocato in seguito.
§2. Che se invece, il consenso era mancato all’inizio, ma poi venne dato, si può concedere la sanazione dal momento in cui fu dato il consenso.
Can. 1163 – §1. Il matrimonio nullo a causa di un impedimento o di un vizio della forma legittima, può essere sanato, purché perseveri il consenso di entrambe le parti.
§2. Il matrimonio nullo a causa di un impedimento di diritto naturale o divino positivo, può essere sanato solo dopo che sia cessato l’impedimento.
Can. 1164 – La sanazione può essere concessa validamente anche all’insaputa di una o di entrambe le parti; ma non la si conceda se non per una grave causa.
Can. 1165 – §1. La sanazione in radice può essere concessa dalla Sede Apostolica.
§2. In singoli casi può essere concessa dal Vescovo diocesano, anche se nello stesso matrimonio concorrano più cause di nullità, e ottemperando alle condizioni di cui al ⇒ can. 1125, per la sanazione di un matrimonio misto; dal medesimo, invece, non può essere concessa, se c’è un impedimento la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica a norma del ⇒ can. 1078, §2, o se si tratta di un impedimento di diritto naturale o divino positivo già cessato.